Con lettera aperta, del 15/11/2012 al Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, sollecitavo un intervento sulla questione delle confraternite che avanzavano pretese per un tassa cimiteriale
Con risposta del 11/12/2012 , prot. n. 44413, il sindaco dichiarava: “… con sentenza n. 3/2012 il tribunale di Manfredonia ha dichiarato il diritto di proprietà dell’Arciconfraternita della morte, del S.S Rosario e S.Maria del Carmine …Tale sentenza, come è ovvio, comporta una serie di questione sulla gestione de Cimitero stesso e sulla sovrapposizione dei servizi che ha portato quest’Ente alla decisione di impugnare la stessa dinnanzi alla Corte d’Appello si Bari, con apposita richiesta prelimeinare di sospensione della esecutività della sentenza … Pertanto, al momento, il Comune non può fare nulla al riguardo in attesa delle ulteriori pronunce globali… Quanto alla questione dell’Anagrafe Cimiteriale, questo Comune ha semopre richiesto alle confraternite, già prima della sentenza, di fornire tutti i dati in loro possesso delle tombe di competenza, dati che non sempre sono stati forniti. Quanto, invece, alle tombe comunali, tale anagrafe è sempre esisitita …“
La pilatesca risposta del sindaco sollevava moltissimi interrogativi tanto da costringermi a scomodare il prefetto di Foggia con una lettera aperta a Lei intestata.
Il Prefetto di Foggia, Signora Latella, da me sollecitata, non ha inteso intervenire né produrre una risposta.
A distanza di due anni, con delibera di C.C. n 31 del 09/09/2014, il Sindaco Angelo Riccardi, porta la comunità di Manfredonia indietro nel lontano 1816; quando Gioacchino Murat, Re di Napoli, concesse, all’Arciconfraternita della Morte, l’autorizzazione a costruire un cimitero. Infatti la sentenza n. 3/2012 riconosce, all’Arcicomfraternita della Morte, il diritto di proprietà concesso da Murat quando la città era amministrata dall’illustre Gian Tommaso Giordani.
La suddetta delibera recepisce ed approva l’atto n. 324 del 29.10.2013 con il quale, la Giunta Comunale delibera di dare in concessione alla Confraternita Terz’Ordine Francescano (T.O.F.) il lotto di suolo cimiteriale di mq 1.128.
La giustificazione, per la concessione, risiede nella delibera di c.c. 31/2014 dove si afferma: “… al fine di soddisfare l’elevata e continua domanda dei cittadini rivolta al sistema della sepoltura mediante collocazione in loculi (tumulazione) e far fronte alla persistente carenza degli stessi, questa Amministrazione negli ultimi anni ha promosso un programma di costruzione di nuove tombe collettive …”; per cui “il programma triennale OO.PP. 2014-2016, approvato con delibera consiliare n. 33 del 27.11.2013, nel rispetto dei limiti finanziari imposti dal patto di stabilità, non prevede lavori di costruzione di nuove tombe comunali”.
Giustificazione che potrebbe rivelarsi illegittima ed essere fonte di responsabilità, anche di natura penale, così come prevede l’art.323 c.p.:abuso d’ufficio per ingiusto danno al Comune e per ingiusto vantaggio in favore della confraternita beneficiaria. Infatti, l’art.3 del R.D n.2440/1923, recante principi generali in tema di patrimonio, applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni, stabilisce che i contratti, dai quali derivi un’entrata per l’amministrazione, devono essere preceduti da pubbilici incanti, ossia da apposite gare, per la scelta della parte privata; esattamente, come nel caso specifico, caratterizzato dalla presenza di un contratto di concessione, approvato mediante un provvedimento di Consiglio Comunale. Oltretutto, tale impostazione risulta notevolmente rafforzata dal diritto comunitario, che, già in sede di trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (una sorta di Costituzione di natura sovranazionale), prevede la concorrenza quale cardine dell’esercizio di una qualsiasi funzione pubblica, da parte degli Stati membri. Questo pone anche una questione di etica amministrativa, nei confronti di ignari contribuenti, se si considera l’esiguo canone di tariffa che la confraternita deve versare al Comune; così come specificato nella D.G.C. n.504 del 16.03.1989.
Inoltre, a fronte della pronuncia della sentenza n.3/2012, che riconosce la titolarità dei loculi cimiteriali in favore di altri soggetti, il Comune si sarebbe dovuto astenere, a maggior ragione, dall’affidamento in concessione di suoli, sui quali gli stessi loculi sorgono, sino a diversa decisione giurisdizionale. Questo anomalo comportamento del Comune di Manfredonia si potrebbe giustificare solo se ha rinunciato all’impugnazione della sentenza n. 3/2012 dinnanzi alla Corte d’Appello di Bari. Quindi, alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco Angelo Riccardi, se il comune ha rinunciato alla impugnazione dovrebbe quantomeno fornire delle valide giustificazioni ai cittadini e agli usuari.
Il Contratto di Concessione di Suolo Cimiteriale sulla base di quali principi di utilità pubblica e trasparenza negli atti è stato stipulato? Il T.O.F. è in possesso di un atto di riconoscimento giuridico (statuto)? Ha al suo interno organi di controllo ed è in possesso di norme regolamentari? E’ in possesso di libri contabili visto l’enorme impegno finanziario richiesto per simili manufatti? Trattandosi di suolo pubblico in concessione, il concessionario avrà l’obbligo di indire gara d’appalto per le costruzioni? Quali sono stati i criteri di valutazione, da parte del Comune di Manfredonia, per la concessione del suolo cimiteriale? Se non ci sarà gara d’appalto, chi sarà il fortunato o i fortunati che beneficeranno dell’appalto? A quale prezzo e condizioni?
In mancanza di tali requisiti ed obblighi non si potrebbero creare le condizioni favorenti per una possibile violazione al comma 4 dell’art. 92 del D.P.R. 285/90 che recita: Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
Volendo trascurare l’esiguo impegno finanziario del concessionario nei confronti del Comune di Manfredonia (cioè dei cittadini e degli usuari), la spartizione del 50% dei loculi tra il concessionario T.O.F. e il concessore (Comune di Manfredonia) non potrebbe creare enormi problemi di gestione della “nuova tomba”?
Lart. 10, del contratto di concessione recita: “Il 50% dei loculi della nuova tomba potrà essere assegnato direttamente dal Terz’Ordine ai propri iscritti; il restante 50% sarà assegnato dal Comune in favore dei cittadini che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria. La menzionata ripartizione del 50% opererà su tutti i loculi che verranno man mano costruiti. L’assegnatario individuato dal Comune dovrà versare direttamente al Terz’Ordine il prezzo del loculo determinato dal Comune con successivo atto, sulla base del costo di costruzione della tomba, accertato dai competenti uffici comunali …”
Il T.O.F. ha degli iscritti? Quali e quanti sono? Esiste un registro degli iscritti. Se esiste un registro degli iscritti e trattandosi di una concessione pubblica perché il Comune di Manfredonia non ha preteso una copia del registro degli iscritti, da aggiornare ogni tre mesi in modo da scongiurare la possibilità che si possa diventare iscritti al momento dell’assegnazione dei loculi?
All’art.11 si precisa: “Il Terz’Ordine Concessionario si obbliga ad assegnare tutte le sepolture di propria competenza esclusivamente ai propri iscritti e a non fare oggetto di lucro o di speculazione della concessione e del successivo permesso di costruire …” Se il comune di Manfredonia non conosce quanti e quali sono gli iscritti, con quale strumento potrà verificare se il loculo viene assegnato all’iscritto oppure ad altri soggetti che ne fanno richiesta chiedendo la retroattività dell’iscrizione?
Nella nuova tomba ci saranno due tipi di usuari. Quelli del Comune e quelli della confraternita.
I servizi cimiteriali rientrano tra quei famosi servizi indivisibili della escogitata tassa dei governi che si sono avvicendati in questi ultimi tre anni: La TASI. Una corposa entrate per le casse comunali che poteva essere destinata alla costruzione della nuova tomba, visto che, grazie all’elevata e continua domanda dei cittadini, l’impegno di spesa sarebbe stato coperto in brevissimo tempo per far fronte ad eventuali possibili buchi di bilancio del programma triennale OO.PP. 2014-2016.
C’è di più, le confraternite continuano a pretendere una tassa dai cittadini della quale non si conoscono le motivazione, la destinazione, l’utilizzo a favore di chi e per conto chi. Nella nuova tomba del T.O.F., il 50% degli usuari spettanti al Comune devono pagare oltre alla TASI anche l’arcana tassa che le confraternite pretendono? Il Sindaco Riccardi, a queste domande, non può cavarsela con un’altra risposta pilatesca.
Inoltre, visto che il Comune di Manfredonia aveva l’esigenza di creare l’anagrafe cimiteriale, per motivi ben noti, la confraternita beneficiaria della concessione ha fornito tutti i dati per una puntuale e reale anagrafe cimiteriale?
Siamo in campagna elettorale e nessuno ha l’ardire di chiedersi: Perché le opposizioni hanno preferito assentarsi? Forse perchè il neonato partito unico di Matteo Renzi preferisce evitare scontri e contrasti tra poteri? Perché una parte del PD ha abbandonato l’aula consigliare invece di sollevare legittimi interrogativi in quella sede? I consiglieri comunali conoscono le vicissitudini e i contrasti sorti, tra le confraternite e il Comune di Manfredonia, dopo l’emanazione della legge 285/90 e successivo regolamento di polizia mortuaria di Manfredonia? Hanno forse questi votato su comando? Con quale criterio di scienza e coscienza hanno votato un simile atto?
Tutto quanto esposto non esaurisce gli innumerevoli interrogativi che solleva l’atto di concessione alla confraternita. I cittadini contribuenti possono solo sperare che, il Sindaco e l’intera amministrazione, possano essere pervasi da uno senso di saggia riflessione rivedendo la delibera, senza escludere una possibile revoca. Purtroppo gli organi preposti ai controlli difficilmente intervengono in tempo e quando agiscono è troppo tardi.
Esiste però un modo più efficace per superare ogni soggettiva interpretazione della legge 285/90. E’ sufficiente apportare piccole modifiche al testo, assegnando ai sindaci anche la facoltà di esproprio per motivi di utilità pubblica, così come si fa per qualsiasi altra opera pubblica nei confronti di un qualsiasi comune cittadino.
Pino Delle Noci