Domenica 22 Dicembre 2024

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 2014: tutte le info e le scadenze

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Allo scopo di agevolare i contribuenti nell’assolvimento degli obblighi tributari, di seguito si riportano sinteticamente le principali informazioni e le relative scadenze dei tributi.

L’art. 1 – comma 639 della Legge dello Stato n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) ha introdotto – dal 1° gennaio 2014 – l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:
• dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
• di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Ai sensi dell’art. 1 – comma 702 – della citata Legge n. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 9 settembre 2014, l’Arnministrazione Comunale ha provveduto ad approvare il Regolamento Comunale con il quale è stata disciplinata l’applicazione della I.U.C. (nelle sue rispettive componenti IMU – TASI e TARI), nonché ad individuare le aliquote dell’IMU con riduzione dell’aliquota ordinaria dal 1,06 per mille al 0,87 per mille (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 settembre 2014), della TASI (deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 9 settembre 2014) unitamente alle tariffe TARI (deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 9 settembre 2014).

Allo scopo di agevolare i contribuenti nell’assolvimento degli obblighi tributari, di seguito si riportano sinteticamente le principali informazioni e le relative scadenze dei tributi sopra richiamati.

I.M.U.
Aliquote 2014
:
• Aliquota base (art. 13 – comma 6 – DL. n. 201 /2011) —> 8,70%o
• Aliquota abitazione principale + pertinenze (art. 13 – comma 2 – D.L. n. 201/2011 s.m.i.) —> 4,00%o
(con precisazione che ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011 s.m.i., dal 1° gennaio 2014, sono soggette ad imposta esclusivamente le abitazioni principali – e le pertinenze della stessa – classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214).
• Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari —> 4,00%o
• Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all’INPS —> 10,60%%o
• Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria CI, C3 e DI esclusivamente per gli immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali —> 7,70%o

Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze (art. 13 – comma 10 -D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):
• Detrazione base € 200,00
(con precisazione che, ai sensi del comma 10, art. 13 – D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 21412011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l’ulteriore detrazione di € 50 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni).
Assimilazioni:
Ai sensi del dell’art. 11, comma 5 e 6 del Capitolo 2 del Regolamento IUC, sono state equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
c) l’unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d’uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale e che detta assimilazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VERSAMENTO IMU:
• Entro il 16/12/2014 dovrà essere effettuato – in autoliquidazione – il versamento del saldo.
• Al sensi dell’art. 19 – comma 9 – del Regolamento componente IMU, l’imposta non va versata qualora inferiore a 12,00 euro (l’importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo).

codice tributo

denominazione

3912

“IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, DL. 201/2011”

3913

“IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 – del DL. 201/2011 (esenti)”

3914

“IMU – imposta municipale propria per i terreni”

3916

“IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili”

3918

“IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati”

3925

“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Quota Stato”

3930

“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Quota Comune”

Codice Comune di MANFREDONIA: E885

TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale con relative pertinenze (nonché le fattispecie ad essa equiparate), e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Per cui l’occupante (es. locatario, comodatario, usuario etc.) versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della tassa, mentre la restante parte del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Fattispecie

Aliquota

Codice tributo

Codice Comune

Abitazione principale e relative pertinenze

1,9%o

3958

E885

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale

1,9%o

3958

E885

Aree fabbricabili

1,9%o

3960

E885

Altri immobili

1,9%o

3961

E885

Codice Comune di MANFREDONIA: E885

VERSAMENTO TASI:
Per l’anno 2014, la tassa dovrà essere versata – in autoliquidazione a mezzo modello F24 – in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
• 1^ RATA – 16 ottobre 2014 con versamento pari al 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto;
• 2^ RATA – 16 dicembre 2014 con versamento del saldo dovuto.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento componente TASI, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

TARI
Il presupposto della tassa, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. I criteri e le modalità di applicazione della TARI 2014 ricalcano sostanzialmente quelli della TARES 2013 (metodo normalizzato di cui al DPR. 158/1999), con la sola e sostanziale innovazione in base alla quale, dal computo dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, ai fini della determinazione della tariffa, l’Amministrazione Comunale, ha inteso agevolare ed escludere tutti quei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 15 del Regolamento TARI, cioè coloro che siano assenti “nel caso di servizio di volontariato, frequenza di corsi di studio o di attività lavorativa prestata all’estero o in altro Comune della Repubblica o in caso di degenza o ricoveri presso case di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata ad istanza di parte, ad esempio con contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato inequivocabilmente al richiedente”.

VERSAMENTO TARI:
Fermo restando l’acconto della tassa già richiesto con scadenza al 30 aprile, per l’anno 2014 la tassa dovrà essere versata – a mezzo modello F24 – in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
• 1^ RATA – 31 ottobre 2014;
• 2^ RATA – 28 novembre 2014;
• 3^ RATA – 31 dicembre 2014
.

L’Amministrazione Comunale, per il tramite della concessionaria Gestione Tributi S.pA., provvederà a recapitare al domicilio dei contribuenti una breve informativa con gli importi dovuti per l’anno 2014 ed il relativo modello F24 per il versamento. Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento componente TARI, non si procede al versamento in via ordinaria della tassa e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La concessionaria Gestione Tributi S.p.A. è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione presso gli sportelli dedicati, ubicati in Via delle Antiche Mura, 66 – nei seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì (09:00 – 13:00/15:00 – 16:00) – sabato (09:00-12:00).
E’ possibile inoltre consultare i siti web dell’Amministrazione Comunale e della concessionaria:
http://www.comune.manfredonia.fg.it/areatributi.htm         www.gestionetributi.191.it

iucpic

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  • Non siete soli

    antonella 23/09/2014 20:25 Rispondi
  • Possibile che in una città di 60.000 anime,solo in due o tre hanno qualcosa da dire ???? Possibile che vi bevete tutto quello che vi dicono e vi fanno? Possibile che la fame che avete e la rabbia di non poter pagare e mettere il piatto a tavola non vi faccia dire nulla…??? Sembrate le TRE STATUETTE DELLE TRE SCIMMIETTE DOVE …NON VEDONO,NON SENTONO E NON PARLANO …..Beati voi che dormite a sonno pieno e poi vi lamentate ….ma fatemi il piacere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buone supposte effervescenti a tutti e mi raccomando,votateli che così facendo le supposte vi faranno godere di più !!!!!!!!!!!

    Supposta effervescente 22/09/2014 21:27 Rispondi
  • Hai completamente ragione!!!! Io non sono un compagno, ma sono talmente incazzato….. Questi pensano al carnevale, al cantante della festa patronale, a dare il premio a tizio o Caio, al mercato settimanale…. Ci hanno messo col culo per terra…. E loro pensano a stronzate varie. Ci vediamo alle prossime elezioni, e mi auguro che non sarete tra quelli in lista…. Anche se immagino, che sarete in prima fila per la gioia dei vostri lecchini….

    leleorazi 21/09/2014 15:17 Rispondi
  • COMPLIMENTI A TUTTI LOR SIGNORI PER AVER STUDIATO BENE IL SISTEMA DI COME METTERCI COL KULO A TERRA…..BRAVI !
    IL COMPLIMENTO PIU’ GRANDE LO VORREI DIVIDERE TRA I DUE ARTEFICI DI QUESTA ALIQUOTA DEL 1.9 % PER LA ” TASI “,CHE RISULTA TRA LE PIU’ ALTE APPLICATE TRA I COMUNI ITALIANI E MI RIFERISCO AL COMMERCIALISTA DEL PD IL COMPAGNO PASQUALE E AL SUO CAPO ANGELO, CHE HA CONDIVISO TALI SCELLERATE SCELTE CHE SCARICANO SUI CITTADINI TUTTE LE LORO INCAPACITA’ A FARE UN BILANCIO E QUINDI UNA GESTIONE ATTENTA E CON UN OCCHIO PARTICOLARE VERSO I MENO ABBIENTI !!!…..COMPLIMENTI COMPAGNI….ANZI VOLEVO DIRE….AMICI VISTO CHE CON RENZI STIAMO SBATTENDO MALEDETTAMENTE A DESTRA VERSO IL PAVIDO SILVIO…..VORREMMO TANTO SAPERE CHE TIPO DI ACCORDO HANNO PRESO I DUE IN QUEL DEL….LAZZARENO….SIAMO CURIOSI !!!!
    DIMENTICAVO DI COMPLIMENTARMI CON I FANTASMI DELL’OPPOSIZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE CHE,COME SEMPRE LATITA E TUTTO PERMETTE PUR DI MANTENERSI STRETTO IL PRIVILEGIO DI SEDERE TRA I BANCHI DI SAN DOMENICO E PERCEPIRE UN SICURO STIPENDIO…..BRAVI !?

    CON LE TASSE IN CONTINUO AUMENTO,NON FATE ALTRO CHE INDIGNARE E AFFAMARE LE FAMIGLIE….RICORDATEVELO E VI CONSIGLIEREI,SPECIA AL GOVERNO DI ROMA, DI EVITARE DI PRELEVATI A DUE MANI DALLE TASCHE DELLA GENTE QUEI POCHI RISPARMI MESSI DA PARTE CON ENORMI SACRIFICI E DI NON SPENDERE IN DONI E SPESE PER MANIFESTAZIONI E ALTRO CHE NON SIAMO IN GRADO DI PERMETTERCI …..ALMENO IN QUESTI TEMPI DI CRISI E DI PIANTI !!!!!!!!! COMPLIMENTI DA CHI VI HA VOTATO E CHE NON SA SE’ LO RIFARA’ !

    Malessere di un compagno indignato!!! 21/09/2014 8:59 Rispondi

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