Vasto incendio questo pomeriggio in località Siponto Lido (Manfredonia), con fiamme che hanno interessato una zona di boschetto-pineta a sud di un maneggio. Interessati complessivamente 2 ettari di suolo. Le fiamme avrebbero potuto colpire una zona molto più ampia in considerazione del fuoco appiccato in più punti. Intervenuti sul posto il personale del Corpo Civilis Engea – Guardie Ecologiche Ambientali di Manfredonia (a Comando del gen. Giuseppe Marasco, con le guardie Marco Lupoli, Matteo D’Errico e l’Allievo Matteo Valente), i vigili del Fuoco con quattro mezzi presenti, la squadra antincendio boschivo della Regione Puglia ARIF, i mezzi antincendio della Paser coordinate da Matteo Perillo.
Danni al patrimonio boschivo e naturalistico dell’area. “Restano da chiarire – dice a Stato il Comandante Corpo nazionale Civilis Engea Marasco – quali siano le motivazioni di questo incendio. Chiediamo alla Polizia Giudiziaria di indagare in fondo per comprendere gli scopi e le finalità dovute a questi episodi”.
gen. Giuseppe Marasco???!!! Ma sto grado chi glielo ha conferito? Andrà allora anche lui in pensione con 4.000 euro al mese?
e quando li prendete applicatela la legge……ma le telecamere. non ce ne sono……
Oltre agli incendi nelle vicinanza della chiesa di Sant’andrea c’è una panchina e un bidone portarifiuti in pietra, praticamente sbriciolati?
Chi è stato? Un auto che ha sbandato? Vandali? Il Comune sa qualcosa in merito?
VIGLIACCHI, DELINQUENTI A DISTRUGGERE QUEL POCO DI VERDE CHE ABBIAMO, MA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUANDO ARRESTA I PIROMANI..? E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA DIMENTICATO LA LEGGE CHE PER OGNI BAMBINO NATO DEVE PIANTARE UN NUOVO ALBERO, IN MANFREDONIA TUTTE CASE, CEMENTO, ASFALTO, MA POCO VERDE, FACCIAMO IL PARAGONE VEDIAMO IL VERDE AL 10% IL RESTO AL 90 % CHE SCHIFO, VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA!!!!!!!!!
Il reato di incendio boschivo
L’incendio boschivo, sia doloso che colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.
Fino al 2000 l’incendio boschivo era considerato un’aggravante dell’incendio generico, ed era trattato dall’art. 423 del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, è riconosciuto dal legislatore come reato autonomo e da allora è disciplinato dall’art. 423 bis, confermato dall’art. 11 della Legge 11 novembre 2000, n. 353 secondo il quale chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l’incendio induce un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
La nuova disposizione infligge pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della reclusione prevista era di 7 anni.