Leggendo alcuni atti pubblicati sul sito del Comune di Manfredonia mi sono imbattuto nella delibera di giunta n. 10 del 9 gennaio 2014.
Ricordando alcune sentenze della Cassazione ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che la delibera in questione manifesta palesi criteri di illegittimità.
Il richiamato art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 e art. 50 del D.P.R. n. 333/1990, nella delibera in questione, stabilisce l’assunzione del patrocinio legale, da parte dell’ente locale, nell’ipotesi di sottoposizione a procedimento penale, in conseguenza di fatti o atti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio, dei soli dipendenti. Non si comprendono i motivi di una estensione per il sindaco di Manfredonia.
Al terzo capoverso della stessa delibera si afferma: “Atteso che, pur mancando un intervento del legislatore atto a disciplinare le ipotesi in cui l’amministratore comunale ha diritto all’assistenza in giudizio ed al rimborso delle spese a carico dell’Ente, tuttavia consolidata giurisprudenza ha sancito il diritto, per gli amministratori che ricoprono le cariche di Sindaco e Assessore, del rimborso delle spese affrontate per la difesa in un processo, instaurato a loro carico a causa e nell’esercizio delle loro funzioni e conclusi con assoluzione in formula piena”. Incredule affermazioni che ignorano la sentenza della Corte di Cassazione; il massimo grado di giustizia civile. Infatti, la Corte di Cassazione, esclude la possibilità che l’ente locale possa assumere il patrocinio legale, nell’eventualità in cui, i propri amministratori, figura ben diversa da quella dei dipendenti, siano sottoposti a procedimento penale.
Infatti, il “… rimborso delle spese di difesa non può essere disposto, come evidenziato in relazione ad analoga fattispecie … “ “… neppure quando il mandatario-imputato, venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall’accusa poi rivelatasi infondata …” “… Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 10052/2008, conformemente a precedenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare, Cass. Sez. Un., n. 10680/1994)”.Questo è stato confermato da Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 12645/2010.
Sono intervenute altre sentenze che annullano quella emessa?
Inoltre, il Ministero dell’Interno, nell’ambito di repliche ad una serie di quesiti, ha rimarcato i nitidi principi giurisprudenziali ostativi all’accoglimento di istanze di rimborso delle spese legali, avanzate da amministratori degli enti locali, quand’anche assolti dall’autorità giudicante penale; nel cui novero rientrano i comuni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgvo n. 267/2000 e s.m..
Suscita perplessità il fatto che, la delibera in questione, è priva anche di una qualsivoglia previsione d’impegno di spesa. Questo vuol dire che, il comune di Manfredonia, riconoscendo il patrocinio legale in favore del Sindaco, assume un impegno di spesa in sede di liquidazione delle spese future di giudizio. Questo è quanto si afferma al punto 4 della delibera: “Di dare atto, in ogni caso, che l’incarico all’avv. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO è condizionato al rispetto dei minimi tariffari e che in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio”.
Quindi, chiunque andrà ad amministrare in futuro, il Comune di Manfredonia, dovrà anche mettere a bilancio eventuali spese per pagare le eventuali costi legali di un Sindaco che probabilmente farà altro. Quanti e quali cittadini possono godere di tali privilegi?
Credo che, se le informazioni raccolte sono esatte, la Giunta Comunale dovrebbe fare un atto di coraggio e annullare la delibera in questione.
Pino Delle Noci
Ma signori… questa è “trasparenza”…. sfacciata, cosa volete di più.
Ricordatevi che trasparenza, legalità, legittimo provvedimento amministrativo…. sono tutte prerogative che il RE può derogare…. proprio perché LUI è il RE.
Chissà quante altre “storpie” ci passano sotto il naso.
Grazie 5 stelle, aspettiamo con trepidazione il momento per vedere tutto il firmamento e non più certe facce di bronzo.
Inizia la campagna elettorale. Questo dove si candida?
Non mi interesso in genere di questioni legali o amministrative, le reputo un’enorme matassa aggrovigliata a dovere che trova il suo motivo di esistere esclusivamente per permettere alle masse di Avvocati, e vari mangia orzo, di portare a casa, appunto, la pagnotta quotidiana.
Ma se questa cosa si rivelasse fondata, sarebbe davvero vergognosa. Vergognosa la presenza in Consiglio Comunale, in particolare all’opposizione e in non meglio precisate posizioni ambigue, di Principi del foro a cui questa cosa è passata sotto il naso senza fiatare.
Se fosse vera, gravissima vergogna per quelli che avrebbero dovuto controllare! E il Segretario Comunale, cosa fa? Spetterebbe anche a lui questo controllo?
Saluti
Questo tema e` stato gia` affrontato a tempo debito ed era chiaro gia` da allora che quella delibera andava annullata. Spero che chi di dovere l’abbia fatto, nessuno usi soldi pubblici per questioni private.