Domenica 22 Dicembre 2024

Polizia Provinciale accorpata al Corpo forestale dello Stato? La Civilis sul principio della sussidiarietà

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Secondo una stima dell’Associazione Italiana Agenti e Ufficiali di Polizia Provinciale, i corpi di polizia provinciale contano, nel complesso, su un organico di 2.500 persone circa, che svolgono significative funzioni di salvaguardia del territorio, in particolare quello rurale, per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, della fauna e della flora.

Non si sa ancora se il governo, nell’ambito del processo di revisione costituzionale per l’abolizione delle province, intenda assumere dei provvedimenti normativi volti a preservare l’unità e le competenze e specializzazioni professionali dei corpi di polizia provinciale, mediante l’inserimento con mobilità del loro personale nel Corpo forestale dello Stato ovvero mantenendoli in attività con funzioni di polizia ambientale in capo alle regioni.

La sicurezza ambientale deve essere gestita partendo da livelli di area vasta, il controllo del territorio non può essere frammentato, e dunque bene quindi quest’idea di salvaguardare le professionalità delle Polizie Provinciali e nello stesso tempo rafforzare e implementare il Corpo Forestale dello Stato che da sempre opera nel nostro paese. Il Presidente Nazionale Civilis gen. Giuseppe Marasco nonché Comandante Generale del Corpo Civilis Engea Guardie Ecologiche Ambientali Ittiche  Zoofile ha dichiarato: “Credo che far transitare la Polizia provinciale nel C.F.S. sia l’unica cosa da fare, perché in assenza della Provincia, ente costituzionale esistente dal 1861, gli agenti e gli ufficiali di Polizia provinciale potrebbero trovarsi senza poteri e senza riferimenti, in quanto non sarebbero più le “guardie delle province” (art. 57 c.p.p.), ma un’altra cosa o peggio, più nulla. Tutto questo per non disperdere preziose professionalità , che si sono formate in decenni e decenni di quotidiano servizio, volte a risolvere gli innumerevoli problemi dell’ambiente e dei cittadini. Dall’altro, il C.F.S. ne trarrebbe solo vantaggio inserendo 2500 unità tra ufficiali ed agenti già formati ed esperti in ogni campo ambientale, soprattutto in quello faunistico venatorio, vista la carenza di personale”. Ma come spesso accade in Italia, i nostri politici troveranno il modo di fare questa cosa? Quindi aspettiamoci di tutto! Una delusione, mi dispiace dirlo, ma viene dal mondo degli ambientalisti, di ogni categoria, pronti ad impugnare qualsiasi cosa in difesa dell’animale o dell’ambiente ma senza prendere ancora una presa di posizione chiara e netta, in base al diritto di sussidiarietà”.

 Il principio di sussidiarietà è regolato dall’articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. Per questo gli Enti Pubblici devono delegare il mondo dell’Associazionismo e del Volontariato e impegnare centomila, duecentomila giovani al servizio civile nazionale, tutelando anche l’ambiente e il nostro territorio.

Comunicato stampa Civilis

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Commenti

  • Il “comandante generale” zoofilo farebbe bene a studiare cos’è la sussidiarietà, che è la devoluzione verso il livello amministrativo più basso di determinate funzioni.

    Luigi 20/06/2014 19:26 Rispondi
  • Con quale senso del ridicolo una guardia volontaria si auto-nomina generale ???

    Eriberto 20/06/2014 12:11 Rispondi
  • La sussidiarietà orizzontale ha trovato, inizialmente, riconoscimento nell’art. 2 della l. n. 265/1999, confluito poi nella l. n. 267/2000 e, infine, nell’art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base appunto del principio di sussidiarietà. La sussidiarietà orizzontale esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, individuali e collettivi, operando come limite all’esercizio delle competenze locali da parte dei poteri pubblici: l’esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione; solo qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace ha anche il potere di sostituzione

    COSIMO 16/05/2014 13:49 Rispondi
  • Tale principio di sussidiarietà implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività.

    Giuseppe 16/05/2014 13:43 Rispondi
  • Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: -in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e almondo dell’associazionismo e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; -•in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.

    GUARDIA VOLONTARIA 16/05/2014 13:37 Rispondi
  • Quando la Costituzione afferma che i poteri pubblici “favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, essa legittima da un lato i volontari tradizionali, come la CIVILIS e le guardie ecologiche ambientali del corpo civilis engea, che da sempre svolgono attività che si possono definire di interesse generale, e dall’altro quei soggetti che si definiscono cittadini attivi, persone responsabili e solidali che si prendono cura dei beni comuni.

    ANGELO 16/05/2014 13:30 Rispondi
  • I cittadini attivi, in quanto non proprietari bensì custodi dei beni comuni, esercitano nei confronti di tali beni un diritto di cura fondato non sul proprio interesse, come nel caso del diritto di proprietà, bensì sull’interesse generale, come stanno facendo le Guardie Ecologiche Ambientali di MARASCO. Ciò che giustifica il loro impegno è infatti solo in parte un loro interesse diretto e immediato alla produzione, cura e sviluppo dei beni comuni. C’è anche questo, certamente (e infatti questo può essere un elemento che differenzia i volontari dai cittadini attivi) ma ciò che spinge i cittadini attivi a prendersi cura dei beni comuni è la solidarietà. In sostanza, i volontari sono “disinteressati” in quanto vanno oltre i legami di sangue per prendersi cura di estranei, i cittadini attivi sono “disinteressati” in quanto vanno oltre il diritto di proprietà per prendersi cura di beni che sono di tutti. In entrambi i casi, si tratta di un’evoluzione quanto mai positiva della specie umana, che dimostra in tal modo di saper uscire dalla ristretta cerchia familiare e dall’individualismo proprietario per aprirsi al mondo.

    Paolo 16/05/2014 13:24 Rispondi
  • giusto, i cittadini attivi, applicando il principio di sussidiarietà (art. 118 ultimo comma della Costituzione), si prendono cura dei beni comuni. Entrambi, volontari e cittadini attivi, sono “disinteressati”, in quanto entrambi esercitano una nuova forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell’interesse generale.

    Michele 16/05/2014 12:12 Rispondi

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