Il Consiglio Regionale ha approvato le “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”.
Variazioni dunque per le “Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso”, in quanto (…) al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), purché detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o rivenienti da variante urbanistica speciale.
I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono consentiti, previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale che indichi le parti del territorio ove trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 e a condizione che siano assicurati:
a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l’importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;
b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.
3. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia d’intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001,”.
Soddisfazione da parte del Pd regionale e cittadino, per l’approvazione di una legge fortemente voluta dal partito, e che potrebbe consentire modifiche al piano urbanistico del Comune, dando una adeguata risposta ai cambi di destinazione d’uso del patrimonio edilizio cittadino.
giu’ la mani dallo storico hotel gargano….per favore non trasformatelo in palazzone anni 60 o in altro…cerchiamo di recuperarlo….altro che turismo
Non me la aspettavo da Vendola: Sinistra ecologia e libertà…. Con l’approvazione di questo provvedimento vedo solo liberticidio, niente di sinistra in quanto “il condono” va in soccorso dei soliti noti che nel vendere il diverso dall’autorizzato hanno tratto più profitto… niente di ecologico… in quanto, ora, per realizzare quello che era stato autorizzato derivante da piani urbanistici approvati… si dovranno realizzare, quindi occupando nuovo suolo, quei fabbricati contenenti uffici, negozi e quant’altro secondo i criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica…. Bravo Vendola, mi complimento…. !