Giovedì 21 Novembre 2024

Associazioni sportive dilettantistiche: circolare interpretativa del Ministero Giustizia sul DLgs 39/2014

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In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, si rappresenta quanto segue:

con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di datore di lavoro. In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex legge Pescante).

Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota (in allegato) l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.

Giuseppe Marasco, Presidente Nazionale CIVILIS

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Commenti

  • Ottimo comunicato Giuseppe Marasco,come sempre sei attento e preparato a comunicare ai naviganti nelle sfere dell’associazionismo leggi e direttive che tante volte sfuggono all’attenzione di dirigenti e presidenti di associazioni dilettantistiche distratti.
    Il decreto legislativo 39/2014( EX LEGGE PESCANTE ) ,chiarisce esaustivamente eventuali diverse interpretazioni sulla corretta applicazione del Comunicato emanato dalla FIGC in data 04/Aprile/2014,nella sua Circolare n° 51 del 2013/2014,A CUI TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI SONO TENUTI A DOCUMENTARSI !!!

    Arciduka 07/04/2014 15:42 Rispondi

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