Un epilogo così avvilente non lo avremmo potuto immaginare. Sono stati vanificati anni di impegno volontario di cittadini, comitati e associazioni sulla questione. Avevamo riposto buone speranze nelliniziativa legale avviata dal Comune. Ma niente. Tutto in fumo (e il caso di dire) per una libera interpretazione da parte dellavvocato incaricato Tommaso Esposito, che notifica il Ricorso alla sola Regione e non anche alla controinteressata ETA spa Gruppo Marcegaglia, proprietario e gestore dellinceneritore.
Chi ci rimette? Naturalmente il bene generale. Questi sono impianti giustamente osteggiati dalle popolazioni di tutto il mondo, visti gli studi specifici degli inquinanti che questi producono.
Ci rimette una cittadinanza che negli ultimi anni e con macroscopiche manifestazioni, hanno gridato la loro preoccupazione per la propria salute, per leconomia, per il territorio.
Come annunciato in precedenza, non potevamo rimanere passivi davanti a questa incredibile conclusione. Oggi abbiamo inviato un esposto alla Corte dei Conti regionale per accertare le responsabilità di mancato controllo sulla procedura seguita dallavvocato, che chiama in causa il
sindaco, gli amministratori e i dirigenti competenti, ipotizzando che tale atteggiamento sia stato causa di danno erariale per le casse comunali. Ricordiamo che dalla consulenza fatta dal dr. Stefano Montanari nel 2007, costata 9.000euro; allazione legale intrapresa nel settembre 2010,
in seguito della quale si stanziano 3.000euro per i tecnici che hanno stilato il documento tecnico e 8.047euro per lavvio e la cura del Ricorso, per un totale di oltre 20.000euro.
Ad una nostra lettera inviata il 20 dicembre scorso allavv. Tommaso Esposito di Acerra (NA), chiedevamo le motivazioni di una così incomprensibile scelta riguardo allapplicazione di una norma lampante. Non ci ha replicato direttamente, ma ha inviato risposta al sindaco, della quale siamo venuti a conoscenza per altre vie.
Come accennato sopra, latto impugnato in esecuzione del DPR 1199/1971 prevede che “…il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati…” (comma 2, art. 9). Ma lavvocato, pur conoscendo la procedura per i ricorsi giurisdizionali (notifica alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato Regione – e ad almeno uno dei controinteressati ETA spa), ne ipotizza una diversa per il Ricorso Straordinario e individua come controinteressato lente pubblico (Regione) che ha emesso latto, ignorando il gestore dellimpianto. Così facendo, si realizza un vizio di procedura che inficia lintero Ricorso senza entrare nel merito delle rivendicazioni.
Nel secondo punto, il legale, scrive che il Consiglio di Stato, nella nota interlocutoria non evidenzia il difetto. Non lo fa, solo perché non ha ancora ricevuto la prevista relazione istruttoria del ministero, al quale, in quella nota, gli chiede di adempiere. Difatti, successivamente, nella relazione del ministero la mancata notifica è al primo posto!
Al terzo punto lamenta i ritardi nei termini endoprocedimentali. E qui forse ha ragione, ma in casi di lungaggini vi sono solo sanzioni ai responsabili di tipo disciplinare, civile e penale.
Matteo Loguercio
Comitato contro l’inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti – Cerignola